Agevolazioni Fiscali
Attenzione:
con la legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 27 dicembre 2017) è
stata prorogata fino al 31 dicembre 2018 la detrazione fiscale del 65%
per gli interventi di efficientamento energetico.
L'agevolazione
consiste in una detrazione dall'Irpef o dall'Ires ed è concessa quando
si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica
degli edifici esistenti. In generale, le detrazioni sono riconosciute
se le spese sono sostenute per:
- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
- il miglioramento termico dell'edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi)
- l'installazione di pannelli solari
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
La detrazione, pari al 65% per le spese sostenute è riconosciuta per
- gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII
- gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro
- gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori d'aria calda a condensazione
- l'acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, a condizione che gli interventi producano un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%
- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. La detrazione spetta fino a un valore massimo di 30.000 euro
- gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, con un limite massimo della detrazione pari a 30.000 euro
- gli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, con un limite massimo della detrazione pari a 30.000 euro
- l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti, sostenute dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2017. Questi dispositivi devono mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati, devono mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti e consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto
- gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che ottengono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati in un'apposita tabella (i parametri cui far riferimento sono quelli definiti con decreto del ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). Il valore massimo della detrazione è pari a 100.000 euro
- gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi (dal 1° gennaio 2018 per tale intervento l'agevolazione non spetta più nella misura del 65%, bensì del 50%) ,fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro. La condizione per fruire dell'agevolazione è che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, in un'apposita tabella (i valori di trasmittanza, validi dal 2008, sono stati definiti con il decreto del ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d'ingresso, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l'involucro riscaldato dell'edificio verso l'esterno o verso locali non riscaldati e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre
- l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Il valore massimo della detrazione è di 60.000 euro.
La detrazione è, invece, del 50% per le spese sostenute dal 1º gennaio 2018 per
- l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di prodotto)
- l'acquisto e posa in
opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di
calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo
della detrazione di 30.000 euro.
Interventi condominiali
La
detrazione del 65% si applica anche alle spese documentate e rimaste a
carico del contribuente per interventi relativi a parti comuni degli
edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui
si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31
dicembre 2021. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre
2021 la detrazione sale al 70% per gli interventi sull’involucro con
un’incidenza superiore al 25% della superficie dell’edificio ed è del
75% nel caso di miglioramento della prestazione energetica invernale e
estiva. L’importo complessivo della spesa non deve essere superiore a
40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che
compongono l’edificio. La sussistenza di tali condizioni deve essere
asseverata da professionisti abilitati.
Interventi condominiali nelle zone sismiche
Se
le spese sono sostenute per interventi sulle parti comuni degli edifici
condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati
congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla
riqualificazione energetica spetta una detrazione maggiorata all’80%, se
i lavori determinano il passaggio a 1 classe di rischio inferiore,
ovvero dell’85%, se gli interventi determinano il passaggio a 2 classi
di rischio inferiori. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di
pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a
136.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di
ciascun edificio.
Attenzione:
queste agevolazioni possono essere richieste in alternativa a quelle
previste per gli interventi effettuati sulle parti condominiali degli
edifici non ricompresi nelle zone sismiche.
Istituti autonomi per le case popolari
Gli
istituti autonomi di case popolari (Iacp) possono beneficiare di tutte
le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica (e non
più solo di quelle sulle parti comuni che danno diritto a detrazioni
maggiorate del 70% e del 75%).
Cessione del credito
I
beneficiari dell'agevolazione possono optare per la cessione del
credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri
soggetti privati, quali persone fisiche, anche esercenti attività di
lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti ma non alle banche o agli
intermediari finanziari. Solo i contribuenti che si trovano nella no tax
area (in quanto possiedono redditi esclusi dall’imposizione Irpef per
espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle
detrazioni per redditi previste dal Tuir) possono cedere le detrazioni
anche alle banche e agli intermediari finanziari.
La detrazione deve essere ripartita in dieci rate annuali.
Per ottenere la detrazione:
- il pagamento deve essere effettuato con bonifico bancario o postale (a meno che l’intervento non sia realizzato nell’ambito dell’attività d’impresa). Nel modello di versamento con bonifico bancario o postale vanno indicati la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è stato eseguito il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori)
- per la riqualificazione di edifici esistenti è necessario acquisire la certificazione energetica dell’immobile, qualora introdotta dalla Regione o dall’ente locale, ovvero, negli altri casi, di un “attestato di qualificazione energetica”, predisposto da un professionista abilitato. Dal 2008 per le spese sostenute per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e per l’installazione di pannelli solari, non occorre più presentare l’attestato di certificazione energetica (o di qualificazione energetica). Questa certificazione non è più richiesta neanche per gli interventi, realizzati a partire dal 15 agosto 2009, riguardanti la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione
- bisogna trasmettere all’Enea, entro 90 giorni dal termine dei lavori e con modalità telematiche, la scheda informativa degli interventi realizzati e copia dell’attestato di qualificazione energetica. Non vanno inviate all’Enea asseverazione, relazioni tecniche, fatture, copia di bonifici, piantine, documentazione varia
- è necessaria l’asseverazione di un tecnico abilitato o la dichiarazione resa dal direttore dei lavori. È sufficiente, invece, l’attestazione di partecipazione ad un apposito corso di formazione in caso di autocostruzione dei pannelli solari.
L’agevolazione
fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata
dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 e consiste in una detrazione dall’Irpef
del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle
stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.
Tuttavia,
per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2018 è
possibile usufruire di una detrazione più elevata (50%) e il limite
massimo di spesa è di 96.000 euro.
La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
È
prevista, inoltre, una detrazione Irpef, entro l’importo massimo di
96.000 euro, anche per chi acquista fabbricati a uso abitativo
ristrutturati.
In particolare, la
detrazione spetta nel caso di interventi di restauro e risanamento
conservativo e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi
fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione
immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi
dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o
assegnazione dell'immobile.
Indipendentemente
dal valore degli interventi eseguiti, l’acquirente o l’assegnatario
dell’immobile deve comunque calcolare la detrazione su un importo
forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione
dell’abitazione (comprensivo di Iva). Anche questa detrazione va
ripartita in 10 rate annuali di pari importo.
In particolare, hanno diritto alla detrazione:
* il proprietario o il nudo proprietario
* il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
* l’inquilino o il comodatario
* i soci di cooperative divise e indivise
* i soci delle società semplici
* gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.
I lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono:
*
quelli elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr
380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia). In particolare, si tratta degli interventi di
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e
ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari
residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro
pertinenze
* quelli indicati alle
lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (manutenzione
ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia), effettuati su tutte le parti
comuni degli edifici residenziali
*
quelli necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile
danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se questi lavori non
rientrano nelle categorie indicate nei precedenti punti e a condizione
che sia stato dichiarato lo stato di emergenza
* quelli relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune
*
quelli finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche,
aventi ad oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio, la realizzazione
di un elevatore esterno all’abitazione)
*
quelli per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la
comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più
avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna
all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi
dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992. La detrazione compete
unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi sugli
immobili, mentre non spetta per le spese sostenute in relazione al
semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la
comunicazione e la mobilità interna ed esterna. Pertanto, a titolo di
esempio, non rientrano nell’agevolazione i telefoni a viva voce, gli
schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse. Tali beni, tuttavia,
sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i
quali, a determinate condizioni, è prevista la detrazione Irpef del 19%
*
quelli di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad
evitare gli infortuni domestici. Con riferimento alla sicurezza
domestica, non dà diritto alla detrazione il semplice acquisto, anche a
fini sostitutivi, di apparecchiature o elettrodomestici dotati di
meccanismi di sicurezza, in quanto tale fattispecie non integra un
intervento sugli immobili (ad esempio non spetta alcuna detrazione per
l’acquisto di una cucina a spegnimento automatico che sostituisca una
tradizionale cucina a gas). L’agevolazione compete, invece, anche per la
semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili (per
esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa
malfunzionante). Tra le opere agevolabili rientrano l’installazione di
apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti, il montaggio di
vetri anti-infortunio, l’installazione del corrimano
*
quelli relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il
rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. Per “atti
illeciti” si intendono quelli penalmente illeciti (per esempio, furto,
aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui
realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti).
In questi casi, la detrazione è applicabile unicamente alle spese
sostenute per realizzare interventi sugli immobili. Non rientra
nell’agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto
di vigilanza
* quelli finalizzati
alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento
acustico, al conseguimento di risparmi energetici, all’adozione di
misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici.
Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare anche:
* le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse
* le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento
*
le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 -
ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli
impianti a metano (legge 1083/71)
* le spese per l’acquisto dei materiali
* il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti
* le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi
*
l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati
per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori
* gli oneri di urbanizzazione
*
gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione
degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di
attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio
1998).
Gli
interventi di manutenzione ordinaria sono dunque ammessi
all’agevolazione solo quando riguardano le parti comuni e la detrazione
spetta ad ogni condomino in base alla quota millesimale.
Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:
*
il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile
oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e
gli affini entro il secondo grado) e il componente dell’unione civile
* il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge
*
il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli
interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese
sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.
In
questi casi, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta
anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario
dell’immobile.
La condizione di convivente o comodatario deve sussistere al momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori.
Per
coloro che acquistano un immobile sul quale sono stati effettuati
interventi che beneficiano della detrazione, le quote residue del
"bonus" si trasferiscono automaticamente, a meno che non intervenga
accordo diverso tra le parti.
Ha
diritto alla detrazione anche chi esegue i lavori in proprio, soltanto,
però, per le spese di acquisto dei materiali utilizzati.
Possono
beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari o i titolari di
diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne
sostengono le spese, ma anche l'inquilino o il comodatario. In
particolare, hanno diritto alla detrazione:
* il proprietario o il nudo proprietario
* il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
* l’inquilino o il comodatario
* i soci di cooperative divise e indivise
* i soci delle società semplici
* gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.
Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:
*
il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile
oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e
gli affini entro il secondo grado) e il componente dell’unione civile
* il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge
*
il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli
interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese
sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.
In
questi casi, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta
anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario
dell’immobile.
La condizione di convivente o comodatario deve sussistere al momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori.
Per
coloro che acquistano un immobile sul quale sono stati effettuati
interventi che beneficiano della detrazione, le quote residue del
"bonus" si trasferiscono automaticamente, a meno che non intervenga
accordo diverso tra le parti.
Ha
diritto alla detrazione anche chi esegue i lavori in proprio, soltanto,
però, per le spese di acquisto dei materiali utilizzati.
Per usufruire della detrazione, è necessario:
1.
inviare, quando prevista, all'Azienda sanitaria locale competente per
territorio, prima di iniziare i lavori, una comunicazione con
raccomandata A.R., tranne nei casi in cui le norme sulle condizioni di
sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica
preliminare alla Asl
2. pagare le
spese detraibili tramite bonifico bancario o postale, da cui devono
risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto
beneficiario della detrazione e il codice fiscale o numero di partita
Iva del beneficiario del pagamento.
Per
usufruire della detrazione è sufficiente indicare nella dichiarazione
dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori
sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto
che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo
della detrazione.
Occorre, inoltre,
conservare ed esibire a richiesta degli uffici i seguenti documenti
(provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre
2011 - pdf):
* le abilitazioni
amministrative in relazione alla tipologia di lavori da realizzare
(concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Se
queste abilitazioni non sono previste è sufficiente una dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà in cui deve essere indicata la data
di inizio dei lavori e attestare che gli interventi di ristrutturazione
edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili
* domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti
* ricevute di pagamento dell’Imu, se dovuta
*
delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e
tabella millesimale di ripartizione delle spese per gli interventi
riguardanti parti comuni di edifici residenziali
*
in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso
dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore
all'esecuzione dei lavori
*
comunicazione preventiva contenente la data di inizio dei lavori da
inviare all’Azienda sanitaria locale, se obbligatoria secondo le
disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri
* fatture e ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute
* ricevute dei bonifici di pagamento.
Attenzione:
per gli interventi che comportano un risparmio energetico, la legge di
bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea le
informazioni sui lavori realizzati, analogamente a quanto già previsto
in materia di detrazioni per la riqualificazione energetica degli
edifici.
Link Agenzia dell'Entrate:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/agevolazioni/detrazione+riqualificazione+energetica+55+2016/cosa+riqualificazione+55+2016?page=agevolazionicitt
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/agevolazioni/detrristredil36/schinfodetrristredil36?page=agevolazionicitt
Sito Enea:
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/